Le condizioni sospensive e risolutive sono clausole contrattuali che regolamentano il diritto alla provvigione da parte del mediatore.
Ma come funzionano? E cosa succede nel caso in cui le condizioni si manifestino o meno?
Cosa sono le condizioni sospensive e risolutive
Prima di comprendere quali siano i relativi effetti, ricordiamo che secondo quanto stabilito dal dispositivo dell’art. 1757 c.c.
- se il contratto è sottoposto a condizione sospensiva il diritto alla provvigione sorge nel momento in cui si verifica la condizione;
- se il contratto è sottoposto a condizione risolutiva il diritto alla provvigione non viene meno con il verificarsi della condizione.
In altri termini, se il contratto è sottoposto a una condizione sospensiva, il diritto alla provvigione è legato al verificarsi di un evento futuro e incerto. Di contro, se il contratto è sottoposto a condizione risolutiva, inizia fin da subito a produrre i suoi effetti, fino al verificarsi della condizione stessa.
A tutela della buona fede del mediatore, l’ultimo comma dell’art. 1757 c.c. afferma che le disposizioni si applicano anche se il contratto è annullabile o rescindibile, nel caso in cui il mediatore non fosse a conoscenza della causa di invalidità.
Chi deve corrispondere la provvigione
Considerato quanto sopra, il legislatore ha poi rammentato (art. 1755 c.c.) come la provvigione sia dovuta al mediatore da ciascuna delle parti poiché entrambe ne accettano necessariamente l’opera e usufruiscono di essa, anche se è poi solamente una delle due parti ad aver dato preventivamente l’incarico.
È ancora il legislatore a rammentare come non vi sia solidarietà per tale obbligo, considerato che l’uso a cui la legge rinvia espressamente di norma divide l’importo complessivo della provvigione fra i contraenti del rapporto conclusosi per l’intervento del mediatore.
La provvigione in caso di più mediatori
Se poi nell’affare sono intervenuti più mediatori, ciascuno ha diritto ad una quota. Il diritto di quota si eserciterà tuttavia solamente nei confronti delle parti contraenti se i vari mediatori sono entrati in diretta relazione con le parti stesse. In altro caso, si tratterà invece di un semplice rapporto interno tra i mediatori, a cui i contraenti dovranno rimanere estranei: costoro potranno dunque liberarsi pagando la provvigione a quello o a quelli dei mediatori con cui hanno trattato.
Il rimborso spese
Infine, l’art. 1755 c.c. riconosce al mediatore il diritto al rimborso delle spese solamente se le stesse sono state sostenute dal professionista sulla base dell’incarico di una delle parti che, da sola, ne sopporterà le conseguenze.
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